30.4 - Risarcimento per tardiva consegna lavori
RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 30 - Esecuzione appalti
Ultimo aggiornamento: 01/02/2026
PROBLEMATICHE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA LAVORI
30.4 - RISARCIMENTO PER TARDIVA CONSEGNA DEI LAVORI PER COLPA DEL DL – “Il Direttore dei Lavori sta ingiustificatamente ritardando la consegna dei lavori. Cosa posso fare?”
RISPOSTA: Se la causa del ritardo è imputabile esclusivamente al Direttore dei Lavori, puoi recedere dal contratto, ma considera che l’istanza potrebbe essere respinta. Che venga respinta o che venga accolta, hai diritto comunque ad un risarcimento:
a) Se vuoi rinunciare all’appalto, ma la tua istanza non viene accolta (perché la stazione appaltante esercita la facoltà di rigetto, appellandosi ai casi previsti nel capitolato) e si procede comunque alla consegna dei lavori, seppur tardiva, il risarcimento è pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La richiesta di pagamento deve essere formulata - a pena di decadenza - mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
b) Se invece, l’istanza di recesso viene accolta (per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile al DL o a causa imputabile alla stazione appaltante), hai diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,5% per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,2% per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
a) 1% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,5% per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,2% per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
In caso di appalto integrato, hai anche diritto al rimborso delle eventuali spese di progettazione; l'importo da rimborsare corrisponde a quello quantificato nei documenti di gara, depurato del ribasso offerto. Con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita dalla stazione appaltante.
Riferimenti: ALLEGATO II.14, art. 3, commi 12), 13) e 14)
Riferimenti: ALLEGATO II.14, art. 3, commi 12), 13) e 14)