30.104 - Contestazioni verbali non valide
RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 30 - Esecuzione appalti
Ultimo aggiornamento: 01/02/2026
LE RISERVE
30.104 - “Ho contestato verbalmente al Direttore dei Lavori l’ordine di eseguire lavorazioni aggiuntive. Mi ha detto che ne avrebbe tenuto conto, ma poi, ad opere eseguite, non se ne è più parlato e non sarò rimborsato. Non mi sembra giusto!”
RISPOSTA: Le “contestazioni” vanno effettuate sempre e solo per iscritto, attraverso lo strumento della riserva. Non sono valide comunicazioni informali, email prive di riscontro documentale o dichiarazioni verbali. Tutto quello che l’appaltatore ha da contestare deve essere messo per iscritto immediatamente, quantificato, circostanziato, dettagliato e giustificato con tutta la documentazione probatoria necessaria e cristallizzato nel primo documento contabile utile: un verbale di consegna lavori, un registro di contabilità, uno stato avanzamento lavori, un verbale di sospensione. Se non si segue questo iter, ogni contestazione verbale diventa priva di efficacia.
Riferimenti: ALLEGATO II.14, art. 7