30.101 - Mancata presentazione riserve - Soa & Impresa

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30.101 - Mancata presentazione riserve

RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 30 - Esecuzione appalti
Ultimo aggiornamento: 01/02/2026

LE RISERVE

30.101 - ECCESSO DI FIDUCIA NEL DIRETTORE DEI LAVORI E MANCATA PRESENTAZIONE RISERVE – “In corso d’opera il Direttore dei Lavori ci ha fatto eseguire opere non previste nel progetto, senza alcun ordine scritto. Nello stato d’avanzamento successivo le opere ordinate verbalmente non erano incluse. Abbiamo inviato una pec per contestare l’accaduto, ma ci è stato risposto che la contestazione è inammissibile. Perché?”    
RISPOSTA: L’eccesso di fiducia in un direttore dei lavori distratto o audace, accompagnato dalla mancata conoscenza della norma da parte dell’impresa, ha determinato il corretto rigetto della contestazione da parte della stazione appaltante. Innanzitutto, per far valere le proprie pretese, l’appaltatore avrebbe dovuto agire tempestivamente, senza attendere stati d’avanzamento lavori o altre fasi. Quindi, l’appaltatore avrebbe dovuto immediatamente:
1) bloccare i lavori e convocare la direzione lavori per verbalizzare la situazione;
2) predisporre relazione tecnica descrittiva, indicando le disposizione del direttore dei lavori contestate o le prescrizioni contrattuali inammissibili;  
3) quantificare analiticamente i maggiori costi per opere impreviste o non previste nel progetto e per il prolungamento dei tempi di esecuzione, considerando che non saranno possibili integrazioni o incrementi di alcun tipo;
4) iscrivere riserva completa sul verbale di sospensione o di accertamento o sul registro di contabilità alla prima annotazione successiva. Ogni giorno di ritardo può comportare l’inammissibilità della riserva, poiché la stessa va iscritta nel “primo atto utile”, cioè nel documento contabile immediatamente disponibile dopo il verificarsi della circostanza che ha determinato la contestazione.
Riferimenti: ALLEGATO II.14, art. 7

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