20.19 - Acquisto ramo d'azienda da impresa interdetta
RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 20 - Cessioni di azienda o di ramo d'azienda
20.19 - “È possibile attestarsi con l’acquisto/affitto di un ramo d'azienda da un'impresa interdetta dalla partecipazione alle gare?”
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026
RISPOSTA: Assolutamente NO. L’interdizione dalle gare può avvenire a seguito di false dichiarazioni o falsa documentazione presentata dall’impresa ai fini dell’attestazione SOA, con il conseguente venir meno del requisito dell’affidabilità morale e professionale e l’impossibilità di riattestarsi per il periodo di interdizione, dalla data di inserimento della notizia relativa alla decadenza della SOA, nel Casellario. Il divieto di attestazione, utilizzando in tutto o in parte i requisiti di ordine speciale della cedente, si estende anche alle imprese cessionarie, conferitarie, locatarie, ecc., di azienda o di ramo proveniente dall'impresa colpita dall'annullamento della SOA; le stesse potranno qualificarsi solo utilizzando i propri requisiti, senza alcun apporto da parte dell’impresa colpita dal provvedimento di annullamento dell’attestazione. In caso di affitto di ramo d’azienda, la decadenza della SOA dell’impresa affittante non consente all’impresa affittuaria di proseguire nell’utilizzo dei requisiti speciali oggetto di affitto durante il periodo di interdizione. Le SOA, al verificarsi di tale circostanza, dovranno invitare l’impresa affittuaria ad integrare i propri requisiti, pena il ridimensionamento/decadenza dell’attestazione conseguente all’inutilizzabilità dei requisiti speciali di cui al contratto di affitto.