20.11 - Criteri per cessioni valide ai fini SOA - Soa & Impresa

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20.11 - Criteri per cessioni valide ai fini SOA

RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 20 - Cessioni di azienda o di ramo d'azienda
20.11 - “I criteri per le cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, sono sempre gli stessi dal 2014?”
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026
RISPOSTA: No, sono stati estesi e continuano ad evolversi. Per evitare cessioni di ramo d’azienda fittizie, nel 2014 erano stati dettati indicatori specifici da rispettare per una cessione valida ai fini SOA, con lo scopo di verificare se l’impresa cedente avesse ancora un minimo di operatività ovvero non fosse “completamente” inattiva. Poiché il quadro normativo è in continua evoluzione, l’ANAC negli anni è intervenuta laddove osservava delle distorsioni.
Nel 2019, il DL 32/2019 ha introdotto l’allungamento dell’arco temporale dei CEL fino ai 15 anni, rendendo più critico e scivoloso l’ambito della valorizzazione delle cessioni. Dall’analisi dei dati relativi ai trasferimenti aziendali, l’ANAC ha rilevato che alcuni trasferimenti non vengono sottoposti all’aggiornamento della qualificazione della cessionaria in tempi brevi, anzi tale aggiornamento può avvenire anche oltre un anno dall’acquisto dell’azienda, comportando, così, il rischio di vanificare le restrizioni. L’ANAC ha ritenuto opportuno, quindi, inserire una specifica condizione di ammissibilità che consente di evitare che vi sia uno scostamento eccessivo tra la data di sottoscrizione del contratto con la SOA e la decorrenza effettiva della cessione d’azienda, anche rispetto ad un ramo di azienda acquisito. Infatti, avendo a disposizione un arco temporale molto ampio (15 anni), l’impresa cessionaria potrebbe, potenzialmente, sfruttare ai fini della qualificazione un ramo d’azienda acquisito oltre i 5 anni dalla sottoscrizione del contratto con la SOA; tale circostanza non renderebbe più “reali” gli indicatori calcolati sulla base dell’atto di cessione. Per tale motivo, attraverso l’inserimento di un’ulteriore condizione per l’ammissibilità dell’attestazione, se l’impresa cessionaria richiede, ai fini della qualificazione, di spendere un ramo aziendale acquisito oltre il limite temporale stabilito (dalla decorrenza dell’atto di cessione) [ndr: questo passaggio non è affatto chiaro!], l’impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in tale arco temporale, requisiti propri, anche in conseguenza del ramo di azienda acquisito.
La materia, insomma, si complica sempre più.
Fonte: ANAC – Relazione annuale 2018 e 2024
Ultimo aggiornamento: 20/05/2025
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