20.10 - Cessioni - requisiti oggettivi - Soa & Impresa

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20.10 - Cessioni - requisiti oggettivi

RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 20 - Cessioni di azienda o di ramo d'azienda
20.10 - "Per una cessione valida ai fini SOA, quali requisiti oggettivi bisogna      rispettare?"
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026
RISPOSTA: Perché il trasferimento sia idoneo ai fini della qualificazione SOA della cessionaria, il complesso aziendale ceduto deve avere una capacità produttiva attuale che consenta al cessionario di proseguire nell’attività. Per consentire la valutazione della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale trasferito, l’ANAC individua i seguenti indicatori

INDICATORI
REQUISITI
1
Volume d’affari dell’impresa cedente (riferito all’anno antecedente all’atto di trasferimento aziendale)
≥ 50% della media annuale del ramo ceduto, riferita al quinquennio antecedente l’atto di trasferimento*
2
Staff minimo di personale da cedere, connesso alla specificità ed alle dimensioni dell’attività (idoneo a garantire il proseguimento e la funzionalità dell’attività ceduta)
- Personale amministrativo;
- adeguata direzione tecnica;
- figure professionali (componenti dello staff di progettazione, direttore di cantiere, ecc.) con specifica competenza nel settore del ramo trasferito, che abbiano prestato attività continuativa all’interno della cedente nell’ultimo triennio.
3
Beni strumentali da cedere
(atti a dimostrare l’operatività dell’azienda o del ramo al momento del trasferimento e ad assicurare un livello minimo di funzionalità aziendale)
- Edifici, macchinari, ecc.
N.B. per cessioni in OS18-A, OS18-B, OS 13, OS 32, necessariamente deve essere trasferita la disponibilità dello stabilimento di produzione.
4
Rapporti giuridici (crediti, debiti) da cedere
-
5
Volume d’affari** relativo a contratti di appalto (pubblici o privati) da cedere (in corso o ultimati nell’anno antecedente alla cessione, aventi ad oggetto lavorazioni afferenti il settore della cessione)
≥ 50% della produttività media annuale
riferita al quinquennio antecedente l’atto di trasferimento*
*  ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in riferimento all’ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d’affari contenuta nell’atto di cessione.

** come da contabilità o, se non ancora fatturati, come da atto di cessione.

Nel 2024, l’ANAC ha inserito un nuovo indicatore, qualora l’impresa cessionaria richieda, ai fini della qualificazione SOA, di spendere un ramo aziendale acquisito oltre il limite temporale stabilito.
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