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18.15 - CEL e silenzio-assenso al subappalto

RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 18 - CEL - Certificato Esecuzione Lavori
18.15 - MANCATA PUBBLICAZIONE CEL E SILENZIO-ASSENSO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - “Per un lavoro pubblico, ho eseguito lavorazioni in subappalto. Anche se la stazione appaltante non ha mai risposto alla richiesta di autorizzazione al subappalto, mi ha comunque pagato direttamente. A fine lavoro, il CEL è stato pubblicato e poi revocato. Quando ho chiesto di ripubblicarlo, vecchio e nuovo RUP sono diventati sfuggenti e non vogliono pubblicare il certificato. Cosa faccio?”
Ultimo aggiornamento: 23/01/2026
RISPOSTA: Non conosciamo la tempistica degli eventi; tuttavia, dovremmo essere di fronte ad un caso di autorizzazione tacita al subappalto. In pratica, se l’affidatario che si è avvalso del subappalto ha trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati e la stazione appaltante non ha risposto entro 30 giorni (o 15 giorni in caso di subappalti < 2% delle prestazioni affidate o < 100.000 €), l’autorizzazione si intende concessa. Diversamente, scatta il reato penale di subappalto non autorizzato! In questo caso: l’appaltatore è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto; il subappaltatore o il cottimista rischia la pena della reclusione da uno a cinque anni e una multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo, oltre a non avere diritto al pagamento, anche per lavori extra-contratto; Il RUP ed il Direttore dei Lavori sono infine passibili di pena per aver omesso i necessari controlli.
Nel caso in esame, se i RUP non intendono pubblicare il CEL, vuol dire che c’è qualche problema con la tempistica relativa al silenzio-assenso o che ci sono problemi di altra natura. Il caso va studiato nel dettaglio; in particolare, laddove fosse documentato che l’esecuzione dei lavori in subappalto è iniziata prima del termine concesso alla stazione appaltante per autorizzare, si configurerebbe per il subappaltatore il reato penale di subappalto non autorizzato, con conseguenze disastrose.
Riferimenti
Art. 21 Legge 13 settembre 1982, n. 646 – “Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. […]”
Art. 25, D.L. 113/2018 (Decreto Sicurezza): Ha trasformato la precedente contravvenzione in delitto, inasprendo le pene e le conseguenze.
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