17.2 - Classifiche SOA - Soa & Impresa

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17.2 - Classifiche SOA

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17.2 - "Quali sono le CLASSIFICHE SOA?"
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I  --------> fino a euro 258.000
II  -------> fino a euro 516.000
III  ------> fino a euro 1.033.000
III-bis --> fino a euro 1.500.000
IV -------> fino a euro 2.582.000
IV-bis ---> fino a euro 3.500.000
V --------> fino a euro 5.165.000
VI -------> fino a euro 10.329.000
VII  -----> fino a euro 15.494.000
VIII -----> oltre euro 15.494.000


L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispeto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000

Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:
- da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione;
- da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi ordinari o reti di imprese o alle società fra imprese riunite, dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui queste abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione, qualora i soggetti partecipanti non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

Rif. D.Lgs 36/2023 - All. II.12
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