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16.1 - Irregolarità contributiva al momento di presentare offerta

RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 16 - DURC, DURF
16.1 - IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA SANATA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – esclusione certa – “Ho sanato la mia posizione contributiva dopo la presentazione dell’offerta; al momento del controllo il DURC è risultato regolare. Posso essere ancora escluso?”
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026
RISPOSTA: Si. Non basta affidarsi al meccanismo di inversione procedimentale che consente di valutare prima le offerte e dopo la sussistenza dei requisiti in capo alle imprese. Supponiamo che partecipi ad una gara sapendo di non essere in regola con il versamento dei contributi per un importo > 10% del valore dell’appalto e quindi tale da rientrare tra le violazioni gravi. Successivamente alla presentazione dell’offerta, sani la tua posizione. In sede di gara la SA chiede il DURC, che risulta positivo. Tuttavia, in un secondo momento, la SA si accorge che era stato emesso un DURC negativo nel corso di un’altra gara presso un’altra SA e che tale DURC attestava la tua irregolarità contributiva tra la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed il momento di verifica dei requisiti da parte della SA. La scoperta comporta l’esclusione per violazione dell’Art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023. Se avessi regolarizzato prima della presentazione dell’offerta, non saresti stato escluso.
E’ dunque inutile ricorrere contro l’esclusione dalla gara per ricorso della SA ad un DURC negativo rilasciato per altra procedura, poiché vale il principio della continuità dei requisiti, in forza del quale nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati "non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Ovviamente, la stazione appaltante procederà anche con l'escussione della polizza.
Art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023
TAR Puglia, Lecce, Sentenza n. 1585 del 09/12/2025
Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8
Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6585 del 24 luglio 2025
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