14.3 - Assenza autorizzazione al subappalto
RISPOSTE alle vostre DOMANDE > 14 - Subappalto, RTI, RTP
14.3 - ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - “Per un lavoro pubblico, ho iniziato da alcuni giorni ad eseguire lavorazioni in subappalto. Oggi il Direttore dei Lavori mi ha allontanato dal cantiere poiché non era a conoscenza della mia esistenza. Chi mi paga il lavoro fatto? Cosa posso fare adesso?”
Ultimo aggiornamento: 23/01/2026
RISPOSTA: Il subappalto non autorizzato è reato penale! L’appaltatore è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto; il subappaltatore o il cottimista rischia la pena della reclusione da uno a cinque anni e una multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo, oltre a non avere diritto al pagamento, anche per lavori extra-contratto; Il RUP ed il Direttore dei Lavori che non denunciano il fatto sono passibili di pena per aver omesso i necessari controlli.
Non sappiamo se hai sottoscritto un contratto di subappalto e se hai fornito tutta la documentazione a corredo; tuttavia, se il Direttore dei Lavori ti ha allontanato immediatamente, evidentemente l’appaltatore non ha chiesto alcuna autorizzazione! Certo è che non hai diritto al pagamento e che devi sperare che il Direttore dei Lavori non denunci l’accaduto, perché altrimenti potresti subire un processo penale.
Riferimenti
Art. 21 Legge 13 settembre 1982, n. 646 – “Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. […]”
D.L. 113/2018, Art. 25 (Decreto Sicurezza): Ha trasformato la precedente contravvenzione in delitto, inasprendo le pene e le conseguenze.