08.2 - ANAC procedimento sanzionatorio
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08.02 - “Cos’è il procedimento sanzionatorio ANAC?”
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026
RISPOSTA : Il procedimento sanzionatorio può essere avviato dalle SOA o dai RUP di Stazioni Appaltanti in caso di falsa dichiarazione o presentazione di falsa documentazione, rese da operatori economici nelle procedure di gara, negli affidamenti di subappalto o in fase di istruttoria per il rilascio dell’Attestato SOA. Ricevuta la segnalazione da parte del RUP o della SOA, l’ANAC (con molta calma, nel senso che passano anche 2 o 3 mesi) scrive all’operatore incriminato e concede un termine di 30 giorni per l’invio di memorie e documentazione a difesa e/o per chiedere di essere sentiti in audizione dall’ANAC stessa. Il procedimento può durare al massimo 180 giorni (dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’OE) e può concludersi in diversi modi, che elenchiamo qui di seguito:
1) archiviazione, quando il peccato commesso è veniale e non viene riconosciuto il dolo o la colpa grave;
2) sola sanzione pecuniaria;
3) sanzione amministrativa fino a 50.000€ e/o interdizione dalle gare (compreso il subappalto) fino a 2 anni, annotazione nel Casellario informatico, in caso di dolo o colpa grave.
A questo si aggiunge la parcella dell’avocato, che difficilmente è inferiore ai 5.000€